top of page
Logo_CONSULENZE-ASSICURATIVE_2025.png

Se ti ritirano la patente puoi solo sperare che qualcuno tassista.

Immagine del redattore: CACA

Una garanzia fondamentale per chi, oggetto di ritiro patente, si trovi in difficoltà con la propria professione.

 
A chi si rivolge la copertura?

Aziende - Lavoratori auotonomi - Professionisti titolari di Partita IVA


Garanzie previste

Le garanzie comprendono nei limiti del massimale di 25.000 euro:

  • Assistenza Stragiudiziale e giudiziale (contenzioso)

  • Consulenza legale telefonica

  • Copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e giudizio.

Le garanzie operano sia nell’ambito penale che nell’ambito amministrativo (sanzioni amministrative ritiro, revoca o sospensione della patente di guida).


Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

La garanzia non opera:

a) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida un veicolo non regolarmente assicurato a norma di legge o usato in difformità da immatricolazione o per una destinazion o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione;

b) se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio;

c) per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);

d) per guida in stato di ebbrezza, se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico;

e) per fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS);

f) per partecipazione a competizioni non autorizzate e gare di velocità (Art. 9 CdS);

g) per violazioni che comportano la revoca della patente (ad esempio, inversione di marcia in autostrada);

h) per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità (Art. 179 CdS), a meno che il ricorso o l’opposizione vengano accolte perché la violazione non è stata commessa;

i) per violazioni di carattere amministrativo non collegate alla circolazione di veicoli che prevedono la sospensione e/o il ritiro del documento di guida (titolo IV del CdS). Ad esempio: scadenza del documento di guida, mancata conversione della patente straniera in italiana o della patente nazionale in patente europea; revisione della patente per azzeramento del punteggio iniziale; perdita dei requisiti fisico e/o psichici;

j) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie.



La diaria pattuita viene corrisposta nella misura del 50% nei seguenti casi:

1) per eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito;

2) per utilizzo del telefono cellulare o degli altri dispositivi vietati alla guida (art. 173 co 2 CdS);

3) per provvedimenti di sospensione o ritiro del documento di guida disposti da un’autorità giudiziaria o amministrativa estera;

4) se l’assicurato ha già subito un provvedimento di sospensione del documento di guida nei due anni precedenti la decorrenza della polizza;

5) se all’assicurato viene concesso un permesso di guida in fasce orarie prestabilite, secondo quanto previsto dall’art. 218 comma 2 del codice della strada;

6) se l’assicurato, secondo la normativa vigente, è considerato neopatentato. La diaria pattuita viene corrisposta in proporzione:

se la sospensione viene disposta per il verificarsi di più infrazioni e una di queste sia avvenuta prima della decorrenza della polizza;

se si verificano contemporaneamente più casi che comportino la riduzione della diaria secondo il paragrafo precedente (ad esempio, utilizzo del cellulare da parte di un neopatentato: corresponsione della diaria al 25%).


Viene inoltre garantita la perdita pecuniaria causata al contraente dalla sospensione del documento di guida dell’assicurato tramite diaria sospensione documento di guida.

Per saperne di più scrivi un whatsapp

346.1336951

oppure scrivi una mail a:
info@consulenzeassicurative.com


 
 
 

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page