
Una garanzia fondamentale per chi, oggetto di ritiro patente, si trovi in difficoltà con la propria professione.
A chi si rivolge la copertura?
Aziende - Lavoratori auotonomi - Professionisti titolari di Partita IVA
Garanzie previste
Le garanzie comprendono nei limiti del massimale di 25.000 euro:
Assistenza Stragiudiziale e giudiziale (contenzioso)
Consulenza legale telefonica
Copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e giudizio.
Le garanzie operano sia nell’ambito penale che nell’ambito amministrativo (sanzioni amministrative ritiro, revoca o sospensione della patente di guida).

Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?
La garanzia non opera:
a) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida un veicolo non regolarmente assicurato a norma di legge o usato in difformità da immatricolazione o per una destinazion o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione;
b) se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio;
c) per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
d) per guida in stato di ebbrezza, se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico;
e) per fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS);
f) per partecipazione a competizioni non autorizzate e gare di velocità (Art. 9 CdS);
g) per violazioni che comportano la revoca della patente (ad esempio, inversione di marcia in autostrada);
h) per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità (Art. 179 CdS), a meno che il ricorso o l’opposizione vengano accolte perché la violazione non è stata commessa;
i) per violazioni di carattere amministrativo non collegate alla circolazione di veicoli che prevedono la sospensione e/o il ritiro del documento di guida (titolo IV del CdS). Ad esempio: scadenza del documento di guida, mancata conversione della patente straniera in italiana o della patente nazionale in patente europea; revisione della patente per azzeramento del punteggio iniziale; perdita dei requisiti fisico e/o psichici;
j) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie.

La diaria pattuita viene corrisposta nella misura del 50% nei seguenti casi:
1) per eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito;
2) per utilizzo del telefono cellulare o degli altri dispositivi vietati alla guida (art. 173 co 2 CdS);
3) per provvedimenti di sospensione o ritiro del documento di guida disposti da un’autorità giudiziaria o amministrativa estera;
4) se l’assicurato ha già subito un provvedimento di sospensione del documento di guida nei due anni precedenti la decorrenza della polizza;
5) se all’assicurato viene concesso un permesso di guida in fasce orarie prestabilite, secondo quanto previsto dall’art. 218 comma 2 del codice della strada;
6) se l’assicurato, secondo la normativa vigente, è considerato neopatentato. La diaria pattuita viene corrisposta in proporzione:
se la sospensione viene disposta per il verificarsi di più infrazioni e una di queste sia avvenuta prima della decorrenza della polizza;
se si verificano contemporaneamente più casi che comportino la riduzione della diaria secondo il paragrafo precedente (ad esempio, utilizzo del cellulare da parte di un neopatentato: corresponsione della diaria al 25%).
Viene inoltre garantita la perdita pecuniaria causata al contraente dalla sospensione del documento di guida dell’assicurato tramite diaria sospensione documento di guida.
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