Terzo trasportato: a chi deve chiedere il risarcimento, all’assicurazione dell’auto su cui viaggiava o a quella dell’altro conducente?
Il tema del risarcimento danni passeggero per incidente auto è spesso al centro di numerose pronunce della giurisprudenza. La Cassazione ha spiegato a più riprese quando spetta il risarcimento al “terzo trasportato” (così tecnicamente viene definito il passeggero), a chi compete pagargli i danni in caso di sinistro stradale e a quale assicurazione, di conseguenza, questi deve rivolgersi per avere i soldi.
Il terzo trasportato non è, né più né meno, che il passeggero di un’auto, colui che non guida, indipendentemente dal fatto che questi si trovi sui sedili anteriori o posteriori.
In caso di incidente stradale, il “terzo trasportato” agisce sempre per un danno alla persona e non per quello all’auto (non essendo suo il veicolo non ha interesse ad agire per danni a cose).
L’assicurazione che il proprietario dell’auto contrae copre non solo il conducente e i suoi familiari, ma anche eventuali terzi ospitati a bordo del veicolo.
Determinate polizze prevedono un limite di estensione solo a determinate persone, ma ciò non toglie che l’assicurazione debba ugualmente versare il risarcimento al terzo danneggiato. La sussistenza della limitazione della polizza potrebbe comportare solo una successiva rivalsa sull’assicurato.
Nell’ipotesi in cui il veicolo non sia stato assicurato, ossia il proprietario non abbia sottoscritto una regolare polizza rc-auto, il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime per la Strada.
Sussiste l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza sia per chi sta sul sedile anteriore, al lato della guida, sia per chi siede sui sedili posteriori. Il fatto di non indossare le cinture di sicurezza non esclude il diritto al risarcimento del danno per il passeggero, risarcimento che potrà tuttavia essere ridotto in proporzione ai danni che potevano essere evitati rispettando invece l’obbligo.
Il passeggero ha diritto ad essere risarcito, in caso di incidente stradale, sia nell’ipotesi in cui il conducente dell’auto su cui era trasportato sia dalla parte della ragione che dalla parte del torto. In buona sostanza, il terzo trasportato può chiedere i danni sempre, a prescindere dalla dinamica del sinistro e dalle rispettive responsabilità.
Dopo il sinistro stradale, il trasportato danneggiato può pretendere il risarcimento integrale dal conducente del veicolo su cui viaggiava o dal guidatore del mezzo antagonista, al di là della diversa gravità delle loro colpe nel sinistro. Le due assicurazioni infatti hanno una «responsabilità solidale».
In buona sostanza in un sinistro stradale, il terzo trasportato può chiedere l’integrale risarcimento del danno patito «a ciascuno dei responsabili». L’importante è che il danneggiato indichi, sin dall’inizio, che agisce in quanto trasportato; solo in questo caso ha diritto al risarcimento integrale e può chiederlo a sua scelta a ognuno dei responsabili. E ciò sia quando agisce nei confronti del vettore, sia laddove fa valere il suo diritto verso il conducente del veicolo antagonista, sia quando chiede i danni a entrambi.
Una volta individuata l’assicurazione contro cui agire, il passeggero deve presentare una domanda di risarcimento all’Ispettorato sinistri.
Dal momento della denuncia di sinistro, l’assicurazione ha 90 giorni per presentare un’offerta di risarcimento al terzo trasportato.
Il danneggiato può decidere se accettarla o meno, in quest’ultimo caso promuovendo dopo una causa per accertare il proprio danno.
Fonte:
Cass. sent. n. 16143/19 del 17.06.2019.
Cass. sent. nn. 28062/2008 e 7704/2015
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